Art. 8.
    Entita' numerica del personale dei servizi di diagnosi e cura

  La dotazione organica del personale medico addetto alle divisioni e
servizi di diagnosi e cura deve prevedere:
    un primario;
    un aiuto fino a due sezioni;
    almeno un assistente per sezione.
  La  dotazione  organica  del  personale  sanitario  ausiliario deve
assicurare  un tempo minimo di assistenza effettiva per malato di 120
minuti nelle 24 ore e deve prevedere:
    un capo-sala;
    un  infermiere  professionale  sempre presente in ogni sezione e,
inoltre, un adeguato numero di infermieri professionali e generici.
  La  dotazione  organica  del personale sanitario ausiliario addetto
alla divisione di ostetricia e ginecologia deve prevedere:
    una ostetrica capo;
    ostetriche  nella  proporzione  complessiva  di  una  per ogni 10
posti-letto;
    puericultrici  nella  proporzione  complessiva  di una per ogni 5
culle per neonati.
  Le   suddette   entita'   numeriche  devono  essere  adeguate,  con
deliberazione  del  consiglio di amministrazione, adottata sentito il
consiglio dei sanitari o il consiglio sanitario centrale e consultate
le  organizzazioni sindacali interessate, alle effettive esigenze del
servizio, tenendo conto dei seguenti elementi:
    numero effettivo dei posti-letto;
    necessita' dei servizi ambulatoriali e di guardia;
    turni di ferie e riposi settimanali e festivi;
    nosologia e impegno ad essa inerente;
    quantita' e qualita' dell'attivita' medica;
    orari di servizio del personale sanitario;
    attivita'   didattica   e   scientifica   richiesta   ai   medici
ospedalieri;
    attrezzatura tecnico-sanitaria e scientifica;
    attivita' di consulenza interna.