Art. 8. Entita' numerica del personale dei servizi di diagnosi e cura La dotazione organica del personale medico addetto alle divisioni e servizi di diagnosi e cura deve prevedere: un primario; un aiuto fino a due sezioni; almeno un assistente per sezione. La dotazione organica del personale sanitario ausiliario deve assicurare un tempo minimo di assistenza effettiva per malato di 120 minuti nelle 24 ore e deve prevedere: un capo-sala; un infermiere professionale sempre presente in ogni sezione e, inoltre, un adeguato numero di infermieri professionali e generici. La dotazione organica del personale sanitario ausiliario addetto alla divisione di ostetricia e ginecologia deve prevedere: una ostetrica capo; ostetriche nella proporzione complessiva di una per ogni 10 posti-letto; puericultrici nella proporzione complessiva di una per ogni 5 culle per neonati. Le suddette entita' numeriche devono essere adeguate, con deliberazione del consiglio di amministrazione, adottata sentito il consiglio dei sanitari o il consiglio sanitario centrale e consultate le organizzazioni sindacali interessate, alle effettive esigenze del servizio, tenendo conto dei seguenti elementi: numero effettivo dei posti-letto; necessita' dei servizi ambulatoriali e di guardia; turni di ferie e riposi settimanali e festivi; nosologia e impegno ad essa inerente; quantita' e qualita' dell'attivita' medica; orari di servizio del personale sanitario; attivita' didattica e scientifica richiesta ai medici ospedalieri; attrezzatura tecnico-sanitaria e scientifica; attivita' di consulenza interna.