Art. 9.
                       Sezioni di specialita'

  Le   sezioni   di  specialita',  laddove  non  esista  la  relativa
divisione, sono di regola aggregate ad una divisione affine.
  Non  possono  essere  aggregate ad una divisione affine piu' di due
sezioni di specialita'.
  Qualora  non  sia  possibile aggregare la sezione di specialita' ad
una  divisione  affine,  la  sezione e' autonoma ed e' affidata ad un
sanitario specialista nella materia, che abbia conseguito l'idoneita'
a  primario  nella  stessa  disciplina,  con qualifica di aiuto, capo
della sezione autonoma, che ne ha la responsabilita'.
  L'aiuto specialista e' coadiuvato da almeno un assistente.