Art. 19.
       Obbligo della residenza e della reperibilita' generica

  Il  dipendente  deve  risiedere  nel  comune  dove  ha  la  sede di
servizio.
  Il  consiglio  di  amministrazione,  per  eccezionali ragioni, puo'
autorizzare  il  dipendente  a  risiedere  altrove  quando  cio'  sia
conciliabile  col  pieno  e  regolare  adempimento  d'ogni  altro suo
dovere;   dell'eventuale   diniego   e'  data  comunicazione  scritta
all'interessato.
  Il  personale  di  assistenza  sanitaria  e religiosa deve rendersi
reperibile per i casi di particolari esigenze di servizio.