Art. 19. Obbligo della residenza e della reperibilita' generica Il dipendente deve risiedere nel comune dove ha la sede di servizio. Il consiglio di amministrazione, per eccezionali ragioni, puo' autorizzare il dipendente a risiedere altrove quando cio' sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego e' data comunicazione scritta all'interessato. Il personale di assistenza sanitaria e religiosa deve rendersi reperibile per i casi di particolari esigenze di servizio.