Art. 20.
                      Comportamento in servizio

  Il  personale  e' tenuto al diligente e sollecito adempimento delle
mansioni   previste   dalle  presenti  norme,  tutelando  l'interesse
dell'amministrazione.  Il  personale  deve  usare  modi  corretti nei
confronti  del  pubblico  ed  ispirarsi  al principio della assidua e
responsabile  collaborazione. Esso e' tenuto al segreto professionale
ed  al  segreto  sulle  informazioni  che possono essere venute a sua
conoscenza  per  visione di materiale statistico attinente ai singoli
ricoverati.
  Il  dipendente  al  quale  dal proprio superiore venga impartito un
ordine  che  egli  ritenga  illegittimo  deve  farne rimostranza allo
stesso superiore, dichiarandone le ragioni.
  Se l'ordine e' rinnovato per iscritto il dipendente ha il dovere di
  darvi  esecuzione,  salvo  quanto  si  tratti di atto vietato dalla
  legge.
Il dipendente e' tenuto a far rilevare al proprio superiore
eventuali  inconvenienti  del  servizio,  avanzando  proposte per una
migliore organizzazione.
  Il  dipendente  ha  l'obbligo  di  curare  e custodire il materiale
affidatogli  e  non  puo' esimersi dall'essere sottoposto a controlli
medici  periodici  ed  alle  vaccinazioni  stabilite  dalla direzione
sanitaria.