Art. 22.
             Obbligo dei servizi sanitari complementari

  Quando  l'organico  dell'ente  ospedaliero  non prevede posti per i
servizi  sanitari  complementari, i medici con funzioni di diagnosi e
cura  hanno l'obbligo di prestare l'assistenza ambulatoriale nonche',
all'occorrenza,  i  consulti  richiesti da altri reparti o servizi e,
limitatamente agli aiuti ed assistenti, i turni di guardia, di pronto
soccorso e di accettazione.
  Analogo  obbligo  compete  ai farmacisti per il servizio di guardia
farmaceutica.
  Il  servizio  di guardia deve essere svolto nell'ambito del normale
orario di servizio settimanale. Le altre prestazioni, se operate
  fuori   dell'orario   di   servizio,   danno   diritto  a  compensi
  straordinari.
Quando l'ente ospedaliero abbia contratto convenzioni per
assicurare   nell'ambito   dei  suoi  compiti  istituzionali  servizi
specialistici  ed  ambulatoriali  in  altri  enti o per altri enti, i
servizi  in  questione  saranno  espletati dai medici con funzioni di
diagnosi  e  cura  che  accettino  le  condizioni  retributive  della
convenzione.