Art. 23.
                  Obbligo del lavoro straordinario

  Quando particolari esigenze di servizio lo richiedano il dipendente
e'  obbligato a prestare la sua opera in ore non comprese nell'orario
normale, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge relative alla
tutela  fisica  del  lavoratore,  con  diritto  alla retribuzione per
lavoro  straordinario  nella misura stabilita con le deliberazioni di
cui all'art. 33.