Art. 24.
                   Obbligo dell'orario di servizio

  Il dipendente deve osservare l'orario di servizio.
  La  durata  settimanale  del  servizio,  per tutto il personale, e'
stabilita  in  quaranta  ore  da  ripartirsi in turni giornalieri che
ordinariamente non devono oltrepassare le 8 ore continuative.
  Per  il  personale  sanitario  medico  il  rapporto di impiego puo'
essere a tempo pieno o a tempo definito.
  A)  Tempo  pieno.  Il singolo medico, a domanda, viene ammesso, con
delibera  del  consiglio  di amministrazione, al rapporto di lavoro a
tempo pieno. L'opzione per il servizio a tempo pieno comporta:
    rinuncia  alla  attivita' libero-professionale extra-ospedaliera,
compresi i contratti per l'assistenza generica o specialistica con le
istituzioni assistenziali, previdenziali ed assicurative;
    totale   disponibilita'   per  i  servizi  dell'ente  contemplati
dall'art. 2 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.
  B)  Tempo definito. Il rapporto di lavoro a tempo definito comporta
la   facolta'   del   libero  esercizio  professionale,  anche  fuori
dell'ospedale,  purche' non in contrasto con le norme di cui all'art.
3  della  legge 10 maggio 1964, n. 336, e di cui all'art. 43, lettera
d),  della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e nel rispetto dell'orario
di servizio.
  Detto  orario, eguale per tutto il personale sanitario medico senza
distinzione  di qualifica, e' stabilito dalle singole amministrazioni
con   la   stessa  deliberazione  con  la  quale  e'  determinato  il
trattamento  economico  per  il  personale medico a tempo definito in
conformita' degli accordi sindacali nazionali di cui all'ultimo comma
dello art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.
  In  ogni  caso  il  tempo  definito  non puo' essere inferiore alle
trenta ore settimanali e superiore alle trentasei ore settimanali.