Art. 26.
                          Incompatibilita'

  Il  dipendente  non puo' esercitare il commercio o l'industria, ne'
assumere  altri  impieghi o incarichi alle dipendenze di altri enti o
privati  o  accettare cariche in societa' costituite a fine di lucro,
tranne che in societa' cooperative per dipendenti di enti locali.
  Il  dipendente  interessato  e' in ogni caso tenuto a comunicare al
presidente le occupazioni estranee al servizio ospedaliero.