Art. 26. Incompatibilita' Il dipendente non puo' esercitare il commercio o l'industria, ne' assumere altri impieghi o incarichi alle dipendenze di altri enti o privati o accettare cariche in societa' costituite a fine di lucro, tranne che in societa' cooperative per dipendenti di enti locali. Il dipendente interessato e' in ogni caso tenuto a comunicare al presidente le occupazioni estranee al servizio ospedaliero.