Art. 27. Provvedimenti per casi di incompatibilita' Il dipendente che contravvenga alle limitazioni poste dal precedente articolo viene diffidato dal presidente a cessare dalla situazione di incompatibilita'. Decorsi trenta giorni dalla diffida senza che la incompatibilita' sia cessata, il dipendente decade dall'impiego con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ente.