Art. 27.
             Provvedimenti per casi di incompatibilita'

  Il   dipendente   che   contravvenga  alle  limitazioni  poste  dal
precedente  articolo  viene  diffidato dal presidente a cessare dalla
situazione  di  incompatibilita'. Decorsi trenta giorni dalla diffida
senza  che  la  incompatibilita'  sia  cessata,  il dipendente decade
dall'impiego  con  deliberazione  del  consiglio  di  amministrazione
dell'ente.