Art. 18.

  Il  danneggiato  per  sinistro  causato  dalla  circolazione  di un
veicolo  o  di un natante per i quali a norma della presente legge vi
e' obbligo di assicurazione ha azione diretta per il risarcimento del
danno nei confronti dell'assicuratore, entro i limiti delle somme per
le quali e' stata stipulata l'assicurazione.
  Fino  alle  somme  minime  per cui e' obbligatoria l'assicurazione,
indicate nella tabella A allegata alla presente legge, l'assicuratore
non  puo'  opporre  al  danneggiato, che agisce direttamente nei suoi
confronti,  eccezioni  derivanti  dal  contratto,  ne'  clausole  che
prevedano  l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del
danno.   L'assicuratore   ha   tuttavia   diritto  di  rivalsa  verso
l'assicurato  nella  misura  in  cui  avrebbe  avuto contrattualmente
diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.