Art. 19. E' costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un "Fondo di garanzia per le vittime della strada", per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali a norma della presente legge vi e' obbligo di assicurazione nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato; b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione; c) il veicolo o natante risulti assicurato, con polizza facente parte del portafoglio italiano, presso una impresa la quale, al momento del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta con dichiarazione di insolvenza, o vi venga posta successivamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), il risarcimento e' dovuto solo per i danni alle persone. Nelle ipotesi di cui alla lettera c) e' dovuto il risarcimento per i danni alle persone nonche' per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore a lire 100.000 e per la parte eccedente tale ammontare. La liquidazione dei danni e' effettuata dall'impresa designata a norma del successivo articolo 20 per il territorio in cui il sinistro e' avvenuto. L'eventuale azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata nei confronti della stessa impresa. L'istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", puo' intervenire nel processo, anche in grado di appello.