Art. 19.

  E'  costituito  presso  l'Istituto nazionale delle assicurazioni un
"Fondo  di garanzia per le vittime della strada", per il risarcimento
dei  danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i
quali a norma della presente legge vi e' obbligo di assicurazione nei
casi in cui:
    a)  il  sinistro  sia  stato  cagionato  da veicolo o natante non
identificato;
    b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
    c)  il  veicolo o natante risulti assicurato, con polizza facente
parte  del  portafoglio  italiano,  presso  una  impresa la quale, al
momento  del  sinistro,  si trovi in stato di liquidazione coatta con
dichiarazione di insolvenza, o vi venga posta successivamente.
  Nelle  ipotesi  di  cui  alle  lettere  a) e b), il risarcimento e'
dovuto  solo  per  i  danni  alle  persone. Nelle ipotesi di cui alla
lettera c) e' dovuto il risarcimento per i danni alle persone nonche'
per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore a lire 100.000 e
per la parte eccedente tale ammontare.
  La  liquidazione  dei  danni e' effettuata dall'impresa designata a
norma del successivo articolo 20 per il territorio in cui il sinistro
e' avvenuto.
  L'eventuale  azione  per  il  risarcimento  del  danno  deve essere
esercitata nei confronti della stessa impresa.
  L'istituto  nazionale  delle  assicurazioni,  gestione autonoma del
"Fondo di garanzia per le vittime della strada", puo' intervenire nel
processo, anche in grado di appello.