Art. 20.

  Il "Fondo di garanzia per le vittime della strada" e gestito, sotto
il   controllo   del   Ministero   dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  dall'Istituto  nazionale  delle  assicurazioni,  a
mezzo del proprio consiglio di amministrazione, con la collaborazione
di  un  comitato,  presieduto  dal  presidente dell'istituto o in sua
vece,   dal   direttore  generale,  composto  di  rappresentanti  del
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  del
Ministero  del  tesoro,  dell'Istituto nazionale delle assicurazioni,
delle  imprese  di  assicurazione  e degli utenti di autoveicoli. Nel
regolamento  di  esecuzione  saranno  stabilite  le  modalita' per la
gestione del Fondo e le attribuzioni del comitato predetto.
  Il  Ministro  per  l'industria,  il  commercio e l'artigianato, con
decreto  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale, designa per ogni
regione,  o per gruppi di regioni, del territorio nazionale l'impresa
che provvede a liquidare agli aventi diritto le somme loro dovute per
i  sinistri  di cui al precedente articolo, comma primo, lettere a) e
b),  verificatisi  nel  territorio  di  sua  competenza  nel triennio
successivo alla data di pubblicazione del decreto o alla diversa data
indicata nel decreto stesso.
  L'impresa   designata   deve   provvedere   anche  per  i  sinistri
verificatisi  oltre la scadenza del triennio, fino alla pubblicazione
del decreto che designi altra impresa.
  Nel  caso  previsto  nel  comma  primo,  lettera  c) del precedente
articolo, debbono provvedere alla liquidazione dei danni per sinistri
le  imprese  che  risultino  territorialmente  designate alla data di
pubblicazione del decreto che dispone la liquidazione coatta.
  Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese e al
netto  delle  somme  recuperate  a  norma del successivo articolo 29;
saranno   rimborsate  dall'Istituto  nazionale  delle  assicurazioni,
gestione  autonoma  del  "Fondo  di  garanzia  per  le  vittime della
strada",  secondo le convenzioni che saranno stipulate fra le imprese
e  l'istituto  predetto  e  che saranno soggette all'approvazione del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.