Art. 21. Nel caso previsto alla lettera a) del primo comma dell'articolo 19, il danno e' risarcito soltanto se dal sinistro siano derivate la morte o una inabilita' temporanea superiore a 90 giorni, o una inabilita' permanente superiore al 20 per cento, con il massimo di lire 15 milioni per ogni persona sinistrata nel limite di lire 25 milioni per ogni sinistro. La percentuale di inabilita' permanente, la qualifica di vivente a carico e la percentuale di reddito del sinistrato da calcolare a favore di ciascuno dei viventi a carico, sono determinate in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Quando per il calcolo dell'indennizzo debba essere preso in considerazione il reddito del danneggiato, il reddito stesso non puo' essere determinato in misura superiore a quella del reddito lordo di lavoro denunciato dal danneggiato o accertato a suo carico nell'anno precedente e risultante dalla dichiarazione annuale dei redditi o, in mancanza di denuncia o accertamento a tale fine, al minimo imponibile determinato ai sensi dell'articolo 130 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645. Nel calcolo vanno compresi anche i redditi esenti, per legge, dall'imposta. Nei casi previsti dalle lettere b) e c) del primo comma dell'articolo 19, il danno e' risarcito nei limiti dei massimali indicati nella tabella A allegata alla presente legge per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno.