Art. 21.

  Nel caso previsto alla lettera a) del primo comma dell'articolo 19,
il  danno  e'  risarcito  soltanto  se dal sinistro siano derivate la
morte  o  una  inabilita'  temporanea  superiore  a  90 giorni, o una
inabilita'  permanente  superiore  al 20 per cento, con il massimo di
lire  15  milioni  per  ogni persona sinistrata nel limite di lire 25
milioni per ogni sinistro.
  La  percentuale di inabilita' permanente, la qualifica di vivente a
carico  e  la  percentuale  di  reddito del sinistrato da calcolare a
favore  di  ciascuno  dei  viventi a carico, sono determinate in base
alle  norme  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 giugno
1965,  n.  1124,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  per
l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
malattie professionali.
  Quando  per  il  calcolo  dell'indennizzo  debba  essere  preso  in
considerazione il reddito del danneggiato, il reddito stesso non puo'
essere  determinato in misura superiore a quella del reddito lordo di
lavoro  denunciato dal danneggiato o accertato a suo carico nell'anno
precedente e risultante dalla dichiarazione annuale dei redditi o, in
mancanza di denuncia o accertamento a tale fine, al minimo imponibile
determinato  ai  sensi  dell'articolo 130 del testo unico delle leggi
sulle  imposte  dirette  approvato  con  decreto del Presidente della
Repubblica  29 gennaio 1958, n. 645. Nel calcolo vanno compresi anche
i redditi esenti, per legge, dall'imposta.
  Nei   casi   previsti  dalle  lettere  b)  e  c)  del  primo  comma
dell'articolo  19,  il  danno  e'  risarcito nei limiti dei massimali
indicati nella tabella A allegata alla presente legge per i veicoli o
i  natanti  della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il
danno.