Art. 22.

  L'azione  per  il  risarcimento di danni causati dalla circolazione
dei  veicoli  o dei natanti, per i quali a norma della presente legge
vi  e'  obbligo  di assicurazione, puo' essere proposta solo dopo che
siano  decorsi  sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia
chiesto  il  risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con
avviso  di  ricevimento  all'assicuratore  o,  nelle ipotesi previste
dall'articolo 19, comma primo, lettere a) e b), all'impresa designata
a   norma   dell'articolo   20   o   all'Istituto   nazionale   delle
assicurazioni,  gestione  autonoma  del  "Fondo  di  garanzia  per le
vittime  della  strada".  Il  danneggiato che, nella ipotesi prevista
dall'articolo  19,  comma primo, lettera a), abbia ratto la richiesta
all'impresa  designata  o  all'istituto  predetto,  non  e'  tenuto a
rinnovare   la   richiesta   stessa   qualora  successivamente  venga
identificato l'assicuratore del responsabile.