Art. 22. L'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali a norma della presente legge vi e' obbligo di assicurazione, puo' essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'assicuratore o, nelle ipotesi previste dall'articolo 19, comma primo, lettere a) e b), all'impresa designata a norma dell'articolo 20 o all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada". Il danneggiato che, nella ipotesi prevista dall'articolo 19, comma primo, lettera a), abbia ratto la richiesta all'impresa designata o all'istituto predetto, non e' tenuto a rinnovare la richiesta stessa qualora successivamente venga identificato l'assicuratore del responsabile.