Art. 23.

  Nel  giudizio promosso contro l'assicuratore, a norma dell'articolo
18,  comma  primo,  della  presente  legge,  deve essere chiamato nel
processo  anche  il  responsabile  del  danno. Nel caso previsto alla
lettera  b) del primo comma dell'articolo 19 deve essere convenuto in
giudizio  anche  il  responsabile  del  danno. Parimenti nel giudizio
promosso  ai  sensi  della  lettera  c)  del primo comma dello stesso
articolo  19  deve  essere convenuto in giudizio anche il commissario
liquidatore dell'impresa assicuratrice.