Art. 24.

  Nel  corso  del  giudizio  di  primo  grado,  gli aventi diritto al
risarcimento  che,  a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato
di  bisogno,  possono  chiedere  che  sia loro assegnata una somma da
imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.
  Il giudice istruttore civile o penale, sentite le parti, qualora da
un  sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilita'
a  carico  del  conducente,  con  ordinanza  immediatamente esecutiva
provvede  all'assegnazione  della somma ai sensi del primo comma, nei
limiti  dei quattro quinti della presumibile entita' del risarcimento
che sara' liquidate con la sentenza. Se la causa civile e' sospesa ai
sensi dell'articolo 3, comma secondo, del codice di procedura penale,
l'istanza  e'  proposta  al  presidente  del  tribunale o al pretore,
dinanzi  al  quale  e'  pendente la causa stessa che provvedera' dopo
aver  effettuati, se necessario, sommari accertamenti anche in deroga
all'articolo  298,  comma  primo,  del  codice  di  procedura civile.
Analogamente  provvedono  il tribunale nel corso di giudizio di primo
grado  o  il pretore sia nella fase dell'istruzione che in quella del
giudizio.
  L'istanza puo' essere ripetuta nel corso del giudizio.
  L'ordinanza puo' essere revocata con la decisione del merito.