Art. 25.

  Le  sentenze  ottenute  dal danneggiato contro l'assicuratore prima
che  sia  intervenuto  nei confronti del medesimo il provvedimento di
liquidazione  coatta con dichiarazione dello stato di insolvenza sono
opponibili,  se  passate  in  giudicato, all'impresa designata per il
risarcimento  del  danno  a  norma dell'articolo 20 entro i limiti di
risarcibilita' fissati dall'articolo 21, ultimo comma.
  Se  il provvedimento di cui al precedente comma interviene in corso
di   giudizio   e  questo  prosegua  nei  confronti  dell'impresa  in
liquidazione  coatta,  le pronuncie relative sono opponibili, entro i
limiti  di  risarcibilita'  fissati  dall'articolo  21, ultimo comma,
all'impresa  designata  a  condizione che la pendenza del giudizio le
sia  stata comunicata da chi vi abbia interesse con atto notificato a
mezzo di ufficiale giudiziario.
  L'impresa  designata puo' intervenire volontariamente nel processo,
anche   in   grado   di   appello,   proponendo,  nella  comparsa  di
costituzione,   le  istanze,  difese  e  prove  che  ritiene  di  suo
interesse.