Art. 25. Le sentenze ottenute dal danneggiato contro l'assicuratore prima che sia intervenuto nei confronti del medesimo il provvedimento di liquidazione coatta con dichiarazione dello stato di insolvenza sono opponibili, se passate in giudicato, all'impresa designata per il risarcimento del danno a norma dell'articolo 20 entro i limiti di risarcibilita' fissati dall'articolo 21, ultimo comma. Se il provvedimento di cui al precedente comma interviene in corso di giudizio e questo prosegua nei confronti dell'impresa in liquidazione coatta, le pronuncie relative sono opponibili, entro i limiti di risarcibilita' fissati dall'articolo 21, ultimo comma, all'impresa designata a condizione che la pendenza del giudizio le sia stata comunicata da chi vi abbia interesse con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario. L'impresa designata puo' intervenire volontariamente nel processo, anche in grado di appello, proponendo, nella comparsa di costituzione, le istanze, difese e prove che ritiene di suo interesse.