Art. 26.

  L'azione   diretta   che   spetta   al  danneggiato  nei  confronti
dell'assicuratore a norma dell'articolo 18, primo comma, e quella che
spetta  al  danneggiato  nei confronti dell'impresa designata a norma
dell'articolo 20, nei casi previsti nel primo comma dell'articolo 19,
lettere a) e b), sono soggette al termine di prescrizione cui sarebbe
soggetta l'azione verso il responsabile.
  L'azione  che  spetta  al  danneggiato contro l'impresa designata a
norma   dell'articolo   20,   nel   caso   previsto  al  primo  comma
dell'articolo  19,  lettera  c),  e'  proponibile  fino a che non sia
prescritta  l'azione nei confronti dell'impresa posta in liquidazione
coatta.