Art. 26. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'assicuratore a norma dell'articolo 18, primo comma, e quella che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa designata a norma dell'articolo 20, nei casi previsti nel primo comma dell'articolo 19, lettere a) e b), sono soggette al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile. L'azione che spetta al danneggiato contro l'impresa designata a norma dell'articolo 20, nel caso previsto al primo comma dell'articolo 19, lettera c), e' proponibile fino a che non sia prescritta l'azione nei confronti dell'impresa posta in liquidazione coatta.