Art. 27.

  Qualora  vi  siano piu' persone danneggiate nello stesso sinistro e
il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i
diritti  delle  persone danneggiate nei confronti dell'assicuratore o
dell'impresa    designata    a    norma    dell'articolo   20,   sono
proporzionalmente   ridotti   fino   alla   concorrenza  delle  somme
assicurate o rispettivamente di quelle indicate nell'articolo 21.
  L'assicuratore  o l'impresa designata a norma dell'articolo 20 che,
decorsi trenta giorni dall'incidente e ignorando l'esistenza di altre
persone  danneggiate  pur avendone ricercata l'identificazione con la
normale  diligenza,  ha  pagato ad alcuna di esse una somma superiore
alla quota spettante, non risponde verso le altre persone danneggiate
fino  alla  concorrenza  della  somma  versata,  salva l'azione degli
interessati  per  il  recupero delle somme indebitamente percepite ai
fini  della  ripartizione in conformita' del primo comma del presente
articolo.