Art. 28.

  Le  somme dovute dall'assicuratore o dall'impresa designata a norma
dell'articolo 20 al danneggiato per:
    spese  di  trasporto a un vicino ospedale o ambulatorio di pronto
soccorso pubblico o privato o al domicilio;
    spese  di  medicazione;  spese  di  spedalita';  spese  mediche e
farmaceutiche;  spese  funerarie  qualora  siano  state anticipate da
pubblici  ospedali o da altri enti pubblici debbono, se non garantite
da  altra assicurazione obbligatoria, essere corrisposte direttamente
a coloro che le hanno anticipate, purche' ne facciano richiesta prima
che sia stato pagato il risarcimento al danneggiato.
  Qualora  il  danneggiato  sia  assistito  da assicurazione sociale,
l'ente  gestore  dell'assicurazione  sociale  ha  diritto di ottenere
direttamente   dall'assicuratore   del  responsabile  o  dall'impresa
designata  a norma dell'articolo 20 il rimborso delle spese sostenute
per  le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei
regolamenti  che disciplinano detta assicurazione, sempreche' non sia
gia'  stato  pagato  il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza
degli adempimenti prescritti nei due commi successivi.
  Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'assicuratore del
responsabile  o  l'impresa  designata  a  norma dell'articolo 20 sono
tenuti  a  richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che
lo  stesso  non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti
che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato
dichiari  di  avere  diritto  a  tali  prestazioni,  l'assicuratore o
l'impresa  designata  a  norma  dell'articolo  20 sono tenuti a darne
comunicazione  al competente ente di assicurazione sociale e potranno
procedere  alla  liquidazione del danno solo previo accantonamento di
una  somma  idonea  a coprire il credito dell'ente per le prestazioni
erogate o da erogare.
  Trascorsi  45 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma
senza  che  l'istituto  di  assicurazione abbia dichiarato di volersi
surrogare   nei   diritti   del   danneggiato,   l'assicuratore   del
responsabile  o l'impresa designata a norma dell'articolo 20 potranno
disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L'ente
di  assicurazione  sociale  ha diritto di ripetere dal danneggiato le
somme  corrispondenti  agli  oneri  sostenuti se il comportamento del
danneggiato abbia recato pregiudizio all'azione di surrogazione.