Art. 29.

  L'impresa  designata che, anche in via di transazione, ha risarcito
il  danno  nei casi previsti nel primo comma dell'articolo 19 lettere
a)  e  b)  ha  azione  di regresso nei confronti dei responsabili del
sinistro  per il recupero dell'indennizzo pagato nonche' dei relativi
interessi e spese.
  Nel caso previsto alla lettera c) del primo comma dell'articolo 19,
l'impresa  che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno e'
surrogata,  per l'importo pagato, nei diritti sia dell'assicurato che
del  danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta con gli
stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.