Art. 30.

  Le  imprese  designate  a  norma  dell'articolo  20  debbono tenere
separata  gestione  dei sinistri di cui all'articolo 19. Alla fine di
ciascun semestre dell'esercizio esse debbono trasmettere all'Istituto
nazionale  delle  assicurazioni,  gestione  autonoma  del  "Fondo  di
garanzia  per  le  vittime  della  strada", un rendiconto degli oneri
sostenuti  nel  semestre  stesso  per pagamento di danni derivanti da
sinistri  e  relative spese di gestione, redatto in conformita' delle
norme che saranno stabilite con il regolamento di esecuzione.
  Le  imprese  stesse  debbono altresi', alla fine di ogni esercizio,
comunicare   all'Istituto  nazionale  delle  assicurazioni,  gestione
autonoma  del  "Fondo  di  garanzia  per  le  vittime  della strada",
l'ammontare  dei  danni  derivanti da sinistri liquidati e non ancora
pagati,  nonche'  il  presumibile  ammontare  dei  danni  da sinistri
denunciati e non ancora liquidati.
  Le  gestioni  separate  di  cui al primo comma sono sottoposte alla
vigilanza    del    Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,  il  quale  potra'  adottare  tutti i provvedimenti
eventualmente   necessari,   compresa  la  sostituzione  dell'impresa
designata.