Art. 31.

  Le  imprese  autorizzate  all'esercizio  delle assicurazioni per la
responsabilita'  civile  per  i  danni causati dalla circolazione dei
veicoli  sono  tenute  a  versare  annualmente all'Istituto nazionale
delle  assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le
vittime  della  strada",  con  le modalita' che saranno stabilite nel
regolamento  di  esecuzione,  un  contributo  da  determinarsi in una
percentuale  del premio incassato per ciascun contratto relativo alle
predette assicurazioni.
  La  misura  del  contributo  e' determinata annualmente, nel limite
massimo del 3 per cento, con decreto del Ministro per l'industria, il
commercio  e l'artigianato, tenuto conto dei risultati della gestione
dei sinistri di cui all'articolo 19.
  Per  la  determinazione  del  contributo di cui al precedente comma
l'Istituto  nazionale  delle  assicurazioni,  gestione  autonoma  del
"Fondo  di  garanzia  per  le  vittime  della  strada",  e'  tenuto a
trasmettere  ogni  anno  al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  un  rendiconto  della  gestione  riferito  all'anno
precedente, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di
esecuzione della presente legge.
  Nel  primo  anno di applicazione della presente legge il contributo
predetto  e'  stabilito  nella  misura  del  3  per  cento  dei premi
incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato.