Art. 25. Nei primi quindici giorni di marzo, il Ministro delle Finanze dovra' presentare al Parlamento, gia' stampato e con altrettanti distinti progetti di Legge, il bilancio dell'anno seguente, ossia lo stato di prima previsione delle entrate, e per ciascun Ministero lo stato di prima previsione delle spese pei suoi rispettivi servizi. Questi preventivi dovranno essere approvati per Legge avanti il 1° gennaio.