Art. 25. 
 
  Nei primi quindici giorni  di  marzo,  il  Ministro  delle  Finanze
dovra' presentare al Parlamento,  gia'  stampato  e  con  altrettanti
distinti progetti di Legge, il bilancio dell'anno seguente, ossia  lo
stato di prima previsione delle entrate, e per ciascun  Ministero  lo
stato di prima previsione delle spese pei suoi rispettivi servizi. 
 
  Questi preventivi dovranno essere approvati per Legge avanti il  1°
gennaio.