Art. 26. Nei primi quindici giorni di marzo dell'anno a cui si riferisce il bilancio, il Ministro delle Finanze dovra' presentare, pure gia' stampato, il bilancio definitivo di previsione colle rettifiche ed aggiunte delle spese relative ai servizi di ciascun Ministero, in relazione anche ai residui dell'esercizio dell'anno antecedente e col progetto riassuntivo di pareggio fra le entrate e le spese. Insieme al bilancio definitivo di previsione dovra' essere presentata, gia' stampata, la situazione del Tesoro condotta al termine dell'anno finanziario scaduto alla fine dell'antecedente mese di dicembre, cioe' le risultanze di cassa e dei residui attivi e passivi della gestione dell'anno stesso.