Art. 26. 
 
  Nei primi quindici giorni di marzo dell'anno a cui si riferisce  il
bilancio, il Ministro delle  Finanze  dovra'  presentare,  pure  gia'
stampato, il bilancio definitivo di previsione  colle  rettifiche  ed
aggiunte delle spese relative ai servizi  di  ciascun  Ministero,  in
relazione anche ai residui dell'esercizio dell'anno antecedente e col
progetto riassuntivo di pareggio fra le entrate e le spese. 
 
  Insieme  al  bilancio  definitivo  di  previsione   dovra'   essere
presentata, gia' stampata,  la  situazione  del  Tesoro  condotta  al
termine dell'anno finanziario scaduto alla fine dell'antecedente mese
di dicembre, cioe' le risultanze di cassa  e  dei  residui  attivi  e
passivi della gestione dell'anno stesso.