Art. 27. 
 
  Se ai tempi indicati ai precedenti due articoli il  Parlamento  non
fosse riunito,  il  bilancio  di  prima  previsione  ed  il  bilancio
definitivo saranno stampati e distribuiti ai membri di esso. 
 
  E  se  la  Camera  dei  Deputati  fosse  stata  disciolta,  saranno
pubblicati per  riassunto  nella  Gazzetta  ufficiale  del  Regno,  e
presentati alla nuova Camera tosto che sia costituita.