Art. 27. Se ai tempi indicati ai precedenti due articoli il Parlamento non fosse riunito, il bilancio di prima previsione ed il bilancio definitivo saranno stampati e distribuiti ai membri di esso. E se la Camera dei Deputati fosse stata disciolta, saranno pubblicati per riassunto nella Gazzetta ufficiale del Regno, e presentati alla nuova Camera tosto che sia costituita.