Art. 28. 
 
  Le entrate e le spese si distinguono in ordinarie e  straordinarie;
e le spese ordinarie in fisse e variabili. 
 
  Le entrate e le spese, cosi'  ordinarie  come  straordinarie,  sono
ripartite in capitoli. Le  spese  straordinarie  derivanti  da  causa
nuova, le quali eccedano la somma  di  lire  30,000,  debbono  essere
approvate con Legge speciale, perche' possano essere tutte o in parte
comprese nei bilanci. 
 
  Nel bilancio definitivo sono indicati i  mezzi  per  provvedere  al
pareggio dell'entrata colla spesa.