Art. 30. 
 
  Approvato  il  bilancio  di  prima  previsione,  ciascun   Ministro
ripartira' definitivamente in articoli la somma stanziata in  ciascun
capitolo. 
 
  Tuttavia  sara'  sempre  in  facolta'  di   ciascun   Ministro   di
trasportare da un  articolo  all'altro  i  fondi  a  ciascuno  d'essi
assegnati. 
 
  Tanto la ripartizione in articoli, quanto il trasporto di fondi  da
un articolo all'altro, saranno approvati con Decreto Ministeriale  da
essere registrato alla Corte dei conti.