Art. 32. Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio, saranno inscritte in due capitoli una somma sotto la denominazione: Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, ed un'altra sotto la denominazione: Fondo per le spese impreviste. Per gli effetti di questa disposizione, nella Legge annuale del bilancio sara' unito l'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine. La prelevazione delle somme dal fondo di riserva, e la loro inscrizione ai vari capitoli delle spese obbligatorie e d'ordine, sara' fatta per Decreti del Ministro delle Finanze, registrati alla Corte dei conti. La prelevazione di somme dal fondo per le spese impreviste, e la loro inscrizione ai vari capitoli del bilancio, o ad un capitolo nuovo, seguira' per Decreti Reali promossi dal Ministro delle Finanze dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri. Questi Decreti saranno inseriti nella raccolta degli atti del Governo e pubblicati nella Gazzetta ufficiale del Regno entro dieci giorni dalla loro registrazione alla Corte dei conti. Essi dovranno essere presentati al Parlamento alla prima sua convocazione, per essere convertiti in Legge. Se la spesa imprevista occorre quando siede il Parlamento, essa sara' autorizzata per Legge. Ove questa non disponga diversamente, la somma autorizzata per Legge sara' dedotta da quella portata in bilancio per le spese impreviste.