Art. 32. 
 
  Per  provvedere  alle  deficienze  che  si   manifestassero   nelle
assegnazioni del bilancio, saranno  inscritte  in  due  capitoli  una
somma  sotto  la  denominazione:  Fondo  di  riserva  per  le   spese
obbligatorie e d'ordine, ed un'altra sotto  la  denominazione:  Fondo
per le spese impreviste. 
 
  Per gli effetti di questa disposizione,  nella  Legge  annuale  del
bilancio sara' unito l'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine. 
 
  La prelevazione delle  somme  dal  fondo  di  riserva,  e  la  loro
inscrizione ai vari capitoli delle  spese  obbligatorie  e  d'ordine,
sara' fatta per Decreti del Ministro delle Finanze,  registrati  alla
Corte dei conti. 
 
  La prelevazione di somme dal fondo per le spese  impreviste,  e  la
loro inscrizione ai vari capitoli del  bilancio,  o  ad  un  capitolo
nuovo, seguira' per Decreti Reali promossi dal Ministro delle Finanze
dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri. Questi Decreti saranno
inseriti nella raccolta degli atti del  Governo  e  pubblicati  nella
Gazzetta  ufficiale  del  Regno  entro  dieci   giorni   dalla   loro
registrazione alla Corte dei conti. Essi dovranno  essere  presentati
al Parlamento alla prima sua convocazione, per essere  convertiti  in
Legge. 
 
  Se la spesa imprevista occorre quando  siede  il  Parlamento,  essa
sara' autorizzata per Legge. Ove questa non disponga diversamente, la
somma autorizzata per  Legge  sara'  dedotta  da  quella  portata  in
bilancio per le spese impreviste.