Art. 14.
                    Organi esecutivi di sicurezza
  1.  Presso  ogni  amministrazione  pubblica,  gia'  sede  di Organo
centrale   di  sicurezza,  possono  essere  istituiti,  per  esigenze
funzionali,  sia a livello centrale (Direzioni generali, Ispettorati,
Dipartimenti  ecc.)  che  periferico  (Agenzie, Ambasciate, Consolati
ecc.),  Organi  esecutivi  di  sicurezza  nella  misura  strettamente
necessaria.
  2.   Gli   Organi   esecutivi   di   sicurezza  sono  retti  da  un
Funzionario/Ufficiale    di   controllo   coadiuvato   da   personale
particolarmente esperto nella gestione dei documenti classificati.
  3.  L'istituzione  di una determinata tipologia di Organo esecutivo
di  sicurezza  e'  funzione delle categorie di documenti classificati
che  quella Direzione generale, quell'Ispettorato, quel Dipartimento,
quell'Agenzia, quell'Ambasciata, quel Consolato ecc. ha necessita' di
trattare.
  4. Le tipologie di Organi esecutivi di sicurezza sono le seguenti:
    a) «Segreteria speciale COSMIC-FOCAL-ATOMAL-UE/SS»;
    b) «Segreteria speciale COSMIC-FOCAL-UE/SS»;
    c)  «Segreteria di sicurezza UE/S»;
    d)  «Punto di controllo COSMIC-FOCAL-ATOMAL-UE/SS»;
    e) «Punto di controllo COSMIC-FOCAL-UE/SS»;
    f) «Punto di controllo COSMIC-FOCAL»;
    g) «Punto di controllo NATO-UEO-UE/S»;
    h) «Punto di controllo NATO-UEO»;
    i) «Segreteria NATO-UEO-UE/S»;
    l) «Segreteria di sicurezza».
  5.  Gli  Organi  esecutivi  di sicurezza di cui al comma 4 hanno il
compito di:
    a) promuovere,    nell'ambito    della    propria   articolazione
amministrativa   (Direzione   generale,  Ispettorato  ecc.),  o  ente
(Agenzia,  Ambasciata,  Consolato  ecc.),  la  conoscenza delle norme
legislative e delle disposizioni amministrative concernenti la tutela
delle informazioni classificate;
    b) istruire, con periodicita' almeno semestrale, il personale per
il  quale  sia stato rilasciato il NOS sulle responsabilita' connesse
alla conoscenza e trattazione delle informazioni classificate;
    c) tenere  aggiornata  la  «lista  di accesso» di cui all'art. 3,
comma 1, lettera ss);
    d) controllare  e  trattare  i  documenti  classificati originati
nell'ambito della propria sfera di competenze;
    e) controllare e trattare i documenti classificati ricevuti;
    f) tenere   aggiornata   la   situazione  di  tutti  i  documenti
classificati di cui si e' responsabili, con particolare riferimento a
quelli  classificati  «SEGRETISSIMO»,  «SEGRETO»  e  «RISERVATISSIMO»
nazionali, internazionali e comunitari;
    g) effettuare   annualmente   l'inventario  e  il  controllo  dei
documenti   nazionali   classificati   «SEGRETISSIMO»   e  di  quelli
qualificati/classificati «COSMIC-SEGRETISSIMO», «FOCAL-SEGRETISSIMO»,
«UE-SEGRETISSIMO»  e  «ATOMAL»  in carico e trasmettere all'Autorita'
nazionale  per  la sicurezza i verbali di distruzione relativi a tali
documenti, unitamente al registro d'inventario, per la parifica;
    h) tenere  aggiornato  il  registro  dei  NOS,  con  il  relativo
scadenzario, del personale della propria articolazione o ente;
    i) attuare  le disposizioni di competenza relative alle richieste
per  il  rilascio e il rinnovo dei NOS per il personale della propria
articolazione o ente;
    l) proporre al proprio Organo centrale di sicurezza la revoca dei
NOS  relativi al personale della propria articolazione o ente che non
ha  piu'  necessita'  di  accedere  alla  conoscenza  di informazioni
classificate;
    m) segnalare   al  proprio  Organo  centrale  di  sicurezza  ogni
controindicazione,  sotto il profilo dell'affidabilita' ai fini della
salvaguardia  delle informazioni classificate, che si rilevi a carico
del  personale  della  propria  articolazione o ente per il quale sia
stato rilasciato il NOS;
    n) inoltrare  al proprio Organo centrale di sicurezza le proposte
necessarie  per  migliorare  il  sistema  di  sicurezza della propria
articolazione o ente;
    o) segnalare al proprio Organo centrale di sicurezza i nominativi
delle  persone  della  propria  articolazione  o  ente  designate  ad
attribuire   le   classifiche   di   segretezza  «SEGRETISSIMO»  alle
informazioni, ai documenti e ai materiali;
    p) segnalare  con  tempestivita'  all'Autorita'  nazionale per la
sicurezza  o  all'Organo centrale di sicurezza interessato il livello
del  NOS  del  personale  del  proprio ente designato a partecipare a
conferenze o riunioni classificate in Italia o all'estero;
    q) curare  gli adempimenti di competenza in materia di violazione
della sicurezza e di compromissione di informazioni classificate.