Art. 9. Autorita' nazionale per la sicurezza 1. L'Autorita' nazionale per la sicurezza esercita le funzioni concernenti la protezione e la tutela delle informazioni classificate ovvero coperte da segreto di Stato trattate da qualunque soggetto, pubblico o privato, sottoposto alla sovranita' nazionale, anche in attuazione di accordi internazionali e della normativa comunitaria, e sovrintende a tutte le attivita' ad esse relative. Essa e' anche la massima Autorita' in materia di sicurezza delle comunicazioni classificate, dei sistemi per l'elaborazione automatica dei dati classificati e dei prodotti delle tecnologie dell'informazione utilizzati per la trattazione delle informazioni classificate. 2. L'Autorita' nazionale per la sicurezza, in particolare: a) sovrintende e coordina l'attuazione dei provvedimenti emanati in tutti i settori concernenti la protezione e la tutela delle informazioni classificate; b) autorizza l'istituzione di Organi principali di sicurezza e, per quanto concerne gli Organi esecutivi di sicurezza, delle Segreterie Speciali COSMIC-FOCAL-ATOMAL-UE/SS, delle Segreterie NATO-UEOUE/S e dei Punti di Controllo COSMIC-FOCAL-ATOMAL-UE/SS; c) emana disposizioni relative: 1) alla sicurezza materiale e tecnica delle installazioni e delle aree dove vengono trattate informazioni classificate; 2) alla trattazione di informazioni classificate, inclusa quella mediante sistemi di comunicazione e sistemi per l'elaborazione automatica dei dati; 3) alle procedure per la valutazione e l'approvazione dei sistemi e dei prodotti delle tecnologie dell'informazione destinati alla trattazione delle informazioni classificate; 4) all'attuazione delle disposizioni in materia di rilascio dei nulla osta di sicurezza, delle abilitazioni in materia di sicurezza industriale, delle certificazioni ed omologazioni concernenti la sicurezza EAD e delle autorizzazioni e abilitazioni relative alla sicurezza delle comunicazioni e dei centri comunicazioni classificate; 5) alla contabilizzazione e distribuzione del materiale COMSEC; 6) agli adempimenti amministrativi relativi alla gestione dei documenti classificati; d) aggiorna, anche in relazione ad accordi internazionali ed alla normativa comunitaria, le disposizioni concernenti le ispezioni di sicurezza ai soggetti pubblici e privati legittimati alla trattazione delle informazioni classificate; e) dispone l'effettuazione delle ispezioni di sicurezza, in via ordinaria o straordinaria, in forma diretta o delegata, a tutti i soggetti pubblici e privati legittimati alla trattazione delle informazioni classificate, finalizzate a verificare l'idoneita' delle misure di sicurezza adottate per la protezione dei siti e delle aree dove sono trattate informazioni classificate, nonche' l'esatta applicazione delle disposizioni concernenti la gestione dei documenti classificati; f) definisce i criteri per l'individuazione delle misure di sicurezza fisica, tecnica e procedurale atti a prevenire, rilevare o comunque ridurre il rischio dell'illecita installazione di strumenti e dispositivi tecnici per la monitorizzazione, intercettazione e ascolto di informazioni classificate trattate in aree riservate, sale riunioni o ambienti temporaneamente destinati alla trattazione di informazioni classificate a livello Riservatissimo e superiore; g) garantisce che tutti i cittadini, italiani e stranieri, impiegati presso soggetti pubblici e privati legittimati alla trattazione delle informazioni classificate, prima di avere accesso ad informazioni classificate «SS», «S» e «RR» siano stati abilitati mediante il rilascio di appropriato NOS; h) stipula, con le paritetiche Autorita' di altri Paesi, accordi di sicurezza per la tutela delle informazioni classificate di reciproco interesse; i) stipula, con le paritetiche Autorita' di altri Paesi, accordi nel settore della sicurezza delle comunicazioni finalizzati al mutuo riconoscimento delle rispettive certificazioni ed approvazioni dei sistemi e dei prodotti per le tecnologie dell'informazione, nonche' per la protezione dei materiali COMSEC scambiati tra le parti; l) esercita qualunque altra funzione in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate; m) e' organo nazionale di coordinamento e collegamento con: 1) le Autorita' di sicurezza della NATO, dell'Unione dell'Europa occidentale, dell'Unione europea e di altre Organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte; 2) le Autorita' nazionali per la sicurezza degli Stati membri della NATO, dell'Unione dell'europa occidentale, dell'Unione europea e di altre Organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte; n) sovrintende alle attivita' dell'Agenzia nazionale di distribuzione.