Art. 9

Linee guida per l'implementazione dell'obbligo di non discriminazione

1.   Con   riferimento  al  tempo  di  provisioning,  Telecom  Italia
garantisce  che  gli  SLA  del  servizio bitstream prevedano tempi di
consegna  di  almeno  4  giorni  inferiori rispetto ai tempi previsti
dalle proprie divisioni commerciali per le corrispondenti offerte del
                        mercato al dettaglio.

   2.  Telecom  Italia prevede che i tempi di fornitura, di assurance
ed  i  tempi di disponibilita' siano espressi in termini di giorni di
calendario  ed  ore  effettive  e  che le penali per singolo circuito
siano definite in modo proporzionale al canone ed al numero di giorni
o ore di ritardo o disservizio.

   3.  Con  riferimento  alle  durate  contrattuali,  Telecom  Italia
prevede per le componenti di accesso del servizio durate contrattuali
equivalenti  a  quelle previste nei contratti per i propri servizi di
accesso in banda larga.

   4.  Telecom  Italia  indica specifiche procedure di disattivazione
del  servizio,  secondo  tempistiche  coerenti  con  il  principio di
parita' di trattamento interno-esterno, corredate da apposite penali,
di natura progressiva su base temporale.

   5.  Telecom  Italia  comunica  all'Autorita'  su  base  semestrale
adeguata  reportistica  recante  i  tempi  di  fornitura, ripristino,
disattivazione e disponibilita' di tutti i servizi bitstream, forniti
sia  ad operatori alternativi sia alle proprie divisioni commerciali.
Tale reportistica indica almeno i tempi medi ed il 95° percentile dei
tempi  effettivamente  forniti  riportando  le  relative modalita' di
calcolo,  i  tempi  previsti  nelle  offerte  di  servizi intermedi e
garantiti  internamente  alle  divisioni  commerciali ed evidenzia in
modo  disaggregato  le diverse tipologie di SLA (base o premium) e di
servizio finale.

   6.  Al  fine  di  verificare  le condizioni di offerta dei servizi
bitstream,   Telecom  Italia  comunica  all'Autorita'  le  condizioni
tecniche  (inclusi gli SLA) ed economiche che caratterizzano ciascuna
offerta  al dettaglio di servizi a banda larga, nonche' i costi delle
componenti   impiantistiche  e  commerciali  aggiuntive  rispetto  al
servizio  bitstream  regolamentato.  In  particolare, Telecom Italia,
contestualmente   all'avvio   della   commercializzazione,   fornisce
evidenza disaggregata dei servizi aggiuntivi (ad es. apparati forniti
gratuitamente,  spazi  web,  caselle  di  posta  elettronica, accesso
gratuito  a  servizi  a  pagamento,  accesso a servizi riservati alla
clientela) e  dei  costi  non  pertinenti,  tra cui quelli di seguito
elencati:
    - marketing;
    - pubblicita';
    - rete di vendita diretta e indiretta;
    - fatturazione;
    - rischio insolvenza;
    - assistenza clienti;
    - infrastrutture di rete, aggiuntive a quelle incluse nei servizi
all'ingrosso, inclusivi dei costi di manutenzione.

   7.  Telecom  Italia formula lo SLA base a partire dalle condizioni
di cui all'allegato B1.

   8.  I  prezzi  relativi  alle prestazioni opzionali di SLA premium
sono  orientati ai costi sulla base delle evidenze contabili relative
ai  costi  aggiuntivi di fornitura rispetto a quelli sostenuti per la
fornitura del servizio base.

   9.   Telecom  Italia  prevede  negli  SLA  premium,  a  condizioni
orientate   al   costo,   soluzioni   tecniche   che   consentano  il
raggiungimento  di  tempi  garantiti  di  disponibilita'  annua degli
accessi  bitstream  tali da rispondere alle esigenze della clientela,
inclusa quella non residenziale.

   10.  Telecom  Italia,  su  indicazione dell'operatore richiedente,
prevede,  negli SLA premium, modalita' di attivazione sincronizzata e
di gestione unificata dei guasti e della fatturazione relativamente a
differenti sedi-cliente.

   11.  Telecom  Italia  formula specifiche procedure per la gestione
della  migrazione  di  un cliente finale da un fornitore ad un altro,
atte  a  minimizzare  il disservizio all'utenza finale ed a garantire
uguali  opportunita'  competitive  tra  gli  operatori  nel mercato a
valle. Tali procedure prevedono:
    a) che  la  richiesta  di  migrazione  sia comunicata dal cliente
finale   all'operatore   verso   cui   intende  migrare  (di  seguito
"recipient");
    b) che l'operatore recipient trasmetta la richiesta di migrazione
a Telecom Italia;
    c) che Telecom Italia comunichi detta richiesta all'operatore che
cede il cliente (di seguito "donating");
    d) che  nel caso il cliente abbia attivi servizi bitstream con un
operatore  alternativo, Telecom Italia preveda un tempo non inferiore
a  10 giorni dalla data di comunicazione all'operatore donating prima
di dar seguito alla disattivazione del servizio intermedio;
    e) che  nel  caso  il  cliente  abbia  attivi  servizi di accesso
disaggregato  (full  unbundling  o  shared  access) con  un operatore
alternativo,  Telecom  Italia  preveda  un  tempo  non inferiore a 20
giorni  dalla  data di comunicazione all' operatore donating prima di
dar seguito alla disattivazione del servizio intermedio;
    f) che    la   procedura   di   disattivazione   sia   interrotta
dall'operatore  donating  qualora quest'ultimo, effettuate le proprie
verifiche   con   il   cliente   finale,  comunichi  la  volonta'  di
quest'ultimo di non recedere dal servizio;
    g) che  Telecom  Italia dia evidenza al recipient della eventuale
interruzione della procedura di migrazione;
    h) che,  allo  scadere  del  termine di cui ai punti d) ed e), in
assenza  di  ulteriori  comunicazioni  da parte del donating, Telecom
Italia  esegua e notifichi l'avvenuta operazione di migrazione sia al
donating che al recipient;
    i) che  i  termini  di  cui  ai  punti d) ed e) non si applichino
qualora l'operatore donating sia Telecom Italia, essendo le verifiche
amministrative gia' previste nel processo di attivazione dei servizi.

   12.  Qualora l'operatore donating sia diverso da Telecom Italia ed
impieghi  servizi  di  accesso  disaggregato,  la  richiesta  reca le
seguenti informazioni:
    a) nome e cognome o ragione sociale dell'utente;
    b) numero  telefonico della linea (o delle linee) per il quale si
richiede la disattivazione del servizio bitstream;
    c) indicazione  dell'operatore donor e data di sottoscrizione del
contratto con quest' ultimo;
    d) data richiesta per la disattivazione del servizio.

   13.  Telecom  Italia  non  discrimina  fra  richieste  relative ad
apparati  terminali  presso  gli  utenti  finali  e  quelle  di  tipo
tradizionale ed apparati di tipo Radio-LAN.