Art. 9 Linee guida per l'implementazione dell'obbligo di non discriminazione 1. Con riferimento al tempo di provisioning, Telecom Italia garantisce che gli SLA del servizio bitstream prevedano tempi di consegna di almeno 4 giorni inferiori rispetto ai tempi previsti dalle proprie divisioni commerciali per le corrispondenti offerte del mercato al dettaglio. 2. Telecom Italia prevede che i tempi di fornitura, di assurance ed i tempi di disponibilita' siano espressi in termini di giorni di calendario ed ore effettive e che le penali per singolo circuito siano definite in modo proporzionale al canone ed al numero di giorni o ore di ritardo o disservizio. 3. Con riferimento alle durate contrattuali, Telecom Italia prevede per le componenti di accesso del servizio durate contrattuali equivalenti a quelle previste nei contratti per i propri servizi di accesso in banda larga. 4. Telecom Italia indica specifiche procedure di disattivazione del servizio, secondo tempistiche coerenti con il principio di parita' di trattamento interno-esterno, corredate da apposite penali, di natura progressiva su base temporale. 5. Telecom Italia comunica all'Autorita' su base semestrale adeguata reportistica recante i tempi di fornitura, ripristino, disattivazione e disponibilita' di tutti i servizi bitstream, forniti sia ad operatori alternativi sia alle proprie divisioni commerciali. Tale reportistica indica almeno i tempi medi ed il 95° percentile dei tempi effettivamente forniti riportando le relative modalita' di calcolo, i tempi previsti nelle offerte di servizi intermedi e garantiti internamente alle divisioni commerciali ed evidenzia in modo disaggregato le diverse tipologie di SLA (base o premium) e di servizio finale. 6. Al fine di verificare le condizioni di offerta dei servizi bitstream, Telecom Italia comunica all'Autorita' le condizioni tecniche (inclusi gli SLA) ed economiche che caratterizzano ciascuna offerta al dettaglio di servizi a banda larga, nonche' i costi delle componenti impiantistiche e commerciali aggiuntive rispetto al servizio bitstream regolamentato. In particolare, Telecom Italia, contestualmente all'avvio della commercializzazione, fornisce evidenza disaggregata dei servizi aggiuntivi (ad es. apparati forniti gratuitamente, spazi web, caselle di posta elettronica, accesso gratuito a servizi a pagamento, accesso a servizi riservati alla clientela) e dei costi non pertinenti, tra cui quelli di seguito elencati: - marketing; - pubblicita'; - rete di vendita diretta e indiretta; - fatturazione; - rischio insolvenza; - assistenza clienti; - infrastrutture di rete, aggiuntive a quelle incluse nei servizi all'ingrosso, inclusivi dei costi di manutenzione. 7. Telecom Italia formula lo SLA base a partire dalle condizioni di cui all'allegato B1. 8. I prezzi relativi alle prestazioni opzionali di SLA premium sono orientati ai costi sulla base delle evidenze contabili relative ai costi aggiuntivi di fornitura rispetto a quelli sostenuti per la fornitura del servizio base. 9. Telecom Italia prevede negli SLA premium, a condizioni orientate al costo, soluzioni tecniche che consentano il raggiungimento di tempi garantiti di disponibilita' annua degli accessi bitstream tali da rispondere alle esigenze della clientela, inclusa quella non residenziale. 10. Telecom Italia, su indicazione dell'operatore richiedente, prevede, negli SLA premium, modalita' di attivazione sincronizzata e di gestione unificata dei guasti e della fatturazione relativamente a differenti sedi-cliente. 11. Telecom Italia formula specifiche procedure per la gestione della migrazione di un cliente finale da un fornitore ad un altro, atte a minimizzare il disservizio all'utenza finale ed a garantire uguali opportunita' competitive tra gli operatori nel mercato a valle. Tali procedure prevedono: a) che la richiesta di migrazione sia comunicata dal cliente finale all'operatore verso cui intende migrare (di seguito "recipient"); b) che l'operatore recipient trasmetta la richiesta di migrazione a Telecom Italia; c) che Telecom Italia comunichi detta richiesta all'operatore che cede il cliente (di seguito "donating"); d) che nel caso il cliente abbia attivi servizi bitstream con un operatore alternativo, Telecom Italia preveda un tempo non inferiore a 10 giorni dalla data di comunicazione all'operatore donating prima di dar seguito alla disattivazione del servizio intermedio; e) che nel caso il cliente abbia attivi servizi di accesso disaggregato (full unbundling o shared access) con un operatore alternativo, Telecom Italia preveda un tempo non inferiore a 20 giorni dalla data di comunicazione all' operatore donating prima di dar seguito alla disattivazione del servizio intermedio; f) che la procedura di disattivazione sia interrotta dall'operatore donating qualora quest'ultimo, effettuate le proprie verifiche con il cliente finale, comunichi la volonta' di quest'ultimo di non recedere dal servizio; g) che Telecom Italia dia evidenza al recipient della eventuale interruzione della procedura di migrazione; h) che, allo scadere del termine di cui ai punti d) ed e), in assenza di ulteriori comunicazioni da parte del donating, Telecom Italia esegua e notifichi l'avvenuta operazione di migrazione sia al donating che al recipient; i) che i termini di cui ai punti d) ed e) non si applichino qualora l'operatore donating sia Telecom Italia, essendo le verifiche amministrative gia' previste nel processo di attivazione dei servizi. 12. Qualora l'operatore donating sia diverso da Telecom Italia ed impieghi servizi di accesso disaggregato, la richiesta reca le seguenti informazioni: a) nome e cognome o ragione sociale dell'utente; b) numero telefonico della linea (o delle linee) per il quale si richiede la disattivazione del servizio bitstream; c) indicazione dell'operatore donor e data di sottoscrizione del contratto con quest' ultimo; d) data richiesta per la disattivazione del servizio. 13. Telecom Italia non discrimina fra richieste relative ad apparati terminali presso gli utenti finali e quelle di tipo tradizionale ed apparati di tipo Radio-LAN.