Art. 3.
                  Criteri generali di utilizzazione
  1.   L'utilizzazione  agronomica  degli  effluenti  di  allevamento
disciplinata  dal  presente  decreto e' esclusa ai sensi dell'art. 8,
comma 1,  del  decreto  legislativo  n.  22  del  1997  dal  campo di
applicazione del medesimo decreto legislativo.
  2.  L'utilizzazione  agronomica  degli  effluenti di allevamento e'
finalizzata  al  recupero  delle  sostanze  nutritive  ed  ammendanti
contenute negli stessi effluenti.
  3.   L'utilizzazione   agronomica   e'   consentita  purche'  siano
garantiti:
    a) la  tutela  dei  corpi  idrici  e,  per  gli  stessi,  il  non
pregiudizio  del  raggiungimento  degli  obiettivi di qualita' di cui
agli articoli 4 e successivi del decreto legislativo n. 152/1999;
    b) la  produzione,  da  parte  degli  effluenti,  di  un  effetto
concimante  e/o  ammendante sul suolo e l'adeguatezza della quantita'
di  azoto  efficiente  applicata  e  dei  tempi  di  distribuzione ai
fabbisogni delle colture;
    c) il   rispetto   delle   norme  igienico-sanitarie,  di  tutela
ambientale ed urbanistiche.
  4. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152
del  1999  e  di cui al Titolo V del presente decreto, l'applicazione
del  CBPA,  in  via cautelativa, e' raccomandata anche nelle zone non
vulnerabili.
  5. Le regioni, nell'ambito di strategie di gestione integrata degli
effluenti,  promuovono  l'adozione  di  modalita' di allevamento e di
alimentazione  degli animali finalizzate a contenere, gia' nella fase
di produzione, le escrezioni di azoto.