Art. 4.
                 Divieti di utilizzazione dei letami
  1.   L'utilizzo   dei  letami  e'  vietato  almeno  nelle  seguenti
situazioni:
    a) sulle superfici non interessate dall'attivita' agricola, fatta
eccezione  per  le  aree  a  verde  pubblico  e privato e per le aree
soggette a recupero e ripristino ambientale;
    b) nei  boschi,  ad  esclusione  degli effluenti rilasciati dagli
animali nell'allevamento brado;
    c) entro  5  metri  di  distanza  dalle sponde dei corsi d'acqua,
fatte  salve disposizioni diverse che le regioni possono prevedere in
ragione di particolari condizioni locali;
    d) per le acque marino-costiere e quelle lacuali entro 5 metri di
distanza dall'inizio dell'arenile;
    e) sui  terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante,
con  frane  in  atto  e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i
terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione.
    f) in  tutte le situazioni in cui l'autorita' competente provvede
ad  emettere  specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in
ordine  alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive
per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.
  2.  Le  regioni  prevedono ulteriori divieti o periodi dell'anno in
cui  e'  vietato  l'utilizzo  dei  letami  in relazione a particolari
condizioni  locali, agli andamenti climatici sfavorevoli, ai ritmi di
assorbimento  delle  colture praticate, nonche' ai principi contenuti
nel  CBPA  ed  agli  indirizzi delle Autorita' di Bacino nazionali ed
interregionali.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 1, lettere c) e d), non si
applicano  ai  canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o piu'
aziende,  purche' non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali
arginati.