Art. 4. Divieti di utilizzazione dei letami 1. L'utilizzo dei letami e' vietato almeno nelle seguenti situazioni: a) sulle superfici non interessate dall'attivita' agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale; b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado; c) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua, fatte salve disposizioni diverse che le regioni possono prevedere in ragione di particolari condizioni locali; d) per le acque marino-costiere e quelle lacuali entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile; e) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione. f) in tutte le situazioni in cui l'autorita' competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici. 2. Le regioni prevedono ulteriori divieti o periodi dell'anno in cui e' vietato l'utilizzo dei letami in relazione a particolari condizioni locali, agli andamenti climatici sfavorevoli, ai ritmi di assorbimento delle colture praticate, nonche' ai principi contenuti nel CBPA ed agli indirizzi delle Autorita' di Bacino nazionali ed interregionali. 3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d), non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o piu' aziende, purche' non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.