Art. 5.
                Divieti di utilizzazione dei liquami
  1.  L'utilizzo dei liquami, oltre che nei casi previsti all'art. 4,
comma 1,  lettere a), b), e)  ed f)  e' vietato almeno nelle seguenti
situazioni e periodi:
    a) su  terreni con pendenza media superiore al 10%, salvo deroghe
previste   dalla  disciplina  regionale  in  ragione  di  particolari
situazioni  locali  o  in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie,
concesse  anche  sulla  base  delle  migliori tecniche di spandimento
disponibili;
    b) entro  10  metri  dalle  sponde dei corsi d'acqua, fatte salve
disposizioni  diverse  che le regioni possono prevedere in ragione di
particolari  condizioni  locali,  a  condizione che siano individuate
azioni  o  prescrizioni  tecniche  quali  quelle  di cui all'art. 23,
comma 3,  atte  ad  eliminare  il rischio di inquinamento delle acque
causato dagli stessi liquami;
    c) per  le  acque marino-costiere e quelle lacuali entro 10 metri
di distanza dall'inizio dell'arenile;
    d) in  prossimita'  di  strade  e  di  centri abitati, a distanze
definite  dalla  disciplina  regionale,  a  meno  che i liquami siano
distribuiti  con  tecniche  atte  a  limitare  l'emissione  di  odori
sgradevoli o vengano immediatamente interrati;
    e) nei  casi  in  cui i liquami possano venire a diretto contatto
con i prodotti destinati al consumo umano;
    f) in  orticoltura,  a  coltura  presente,  nonche' su colture da
frutto,  a  meno  che  il  sistema  di  distribuzione non consenta di
salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
    g) dopo  l'impianto  della  coltura nelle aree adibite a parchi o
giardini  pubblici,  campi  da  gioco,  utilizzate  per ricreazione o
destinate in genere ad uso pubblico;
    h) su  colture  foraggiere  nelle  tre  settimane  precedenti  lo
sfalcio del foraggio o il pascolamento;
  2. Le  regioni prevedono ulteriori divieti o i periodi dell'anno in
cui  e'  vietato  l'utilizzo  dei liquami, in relazione a particolari
condizioni  locali, agli andamenti climatici sfavorevoli, ai ritmi di
assorbimento  delle  colture praticate, nonche' ai principi contenuti
nel  CBPA  ed  agli  indirizzi delle Autorita' di Bacino nazionali ed
interregionali.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 1, lettere b) e c), non si
applicano  ai  canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o piu'
aziende,  purche' non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali
arginati.