Art. 6. Diritti dell'INAF sui proventi 1. Nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 4, del presente regolamento, l'INAF ha diritto a percepire il 40% dei ricavi netti derivanti dalle azioni di sfruttamento del brevetto che l'inventore potra' intraprendere. 2. Almeno il 5%, della percentuale dei proventi spettanti dall'INAF, deve essere corrisposto alla struttura scientifica all'interno della quale la ricerca e' stata effettuata e i risultati inventivi conseguiti.