Art. 9.
              Brevettazione e mantenimento del brevetto
    1.  L'INAF  puo' conferire a studi di consulenza sulla proprieta'
industriale,  nazionali  o  esteri,  individuati  per  competenza  ed
affidabilita',  l'incarico  di  deposito  del  brevetto  in  Italia e
all'estero, con conferimento di rappresentanza.
    2.  La  richiesta  di  deposito  della  domanda  di brevetto e di
eventuali  estensioni  territoriali  dello  stesso,  dovranno  essere
sottoposte  all'UIT  che, dopo aver sentito i suoi organi di governo,
emettera'  un  parere  in  base alla valutazione delle opportunita' e
della convenienza economica.
    3.   Nell'ipotesi  di  cui  all'art.  4,  comma 2,  del  presente
regolamento incombono sull'INAF ogni genere di onere e spese inerenti
l'ottenimento del brevetto ed il suo mantenimento in vigore.