Art. 19.
       (Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali)

  Rappresentanze  sindacali  aziendali  possono  essere costituite ad
iniziativa dei lavoratori in ogni unita' produttiva, nell'ambito:
    a)  delle  associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;
    b)  delle  associazioni  sindacali,  non  affiliate alle predette
confederazioni,   che   siano   firmatarie  di  contratti  collettivi
nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unita' produttiva.
  Nell'ambito di aziende con piu' unita' produttive le rappresentanze
sindacali possono istituire organi di coordinamento.