Art. 19.
(Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali)
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad
iniziativa dei lavoratori in ogni unita' produttiva, nell'ambito:
a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;
b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette
confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi
nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unita' produttiva.
Nell'ambito di aziende con piu' unita' produttive le rappresentanze
sindacali possono istituire organi di coordinamento.