Art. 20.
(Assemblea)
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unita' produttiva in
cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonche'
durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le
quali verra' corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni
possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.
Le riunioni - che possono riguardare la generalita' dei lavoratori
o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente,
dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unita' produttiva, con
ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e
secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al
datore di lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di
lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la
rappresentanza sindacale aziendale.
Ulteriori modalita' per l'esercizio del diritto di assemblea
possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche
aziendali.