Art. 21.
                            (Referendum)

  Il  datore  di  lavoro  deve  consentire  nell'ambito  aziendale lo
svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali
che  per  categoria,  su  materie  inerenti  all'attivita' sindacale,
indetti   da  tutte  le  rappresentanze  sindacali  aziendali  tra  i
lavoratori,  con  diritto  di  partecipazione  di  tutti i lavoratori
appartenenti  alla unita' produttiva e alla categoria particolarmente
interessata.
  Ulteriori  modalita'  per  lo  svolgimento  del  referendum possono
essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.