Art. 24.
                      (Permessi non retribuiti)

  I  dirigenti  sindacali  aziendali  di  cui  all'articolo  23 hanno
diritto  a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative
sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non
inferiore a otto giorni all'anno.
  I  lavoratori  che  intendano esercitare il diritto di cui al comma
precedente  devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di
regola   tre   giorni  prima,  tramite  le  rappresentanze  sindacali
aziendali.