Art. 27.
          (Locali delle rappresentanze sindacali aziendali)

  Il  datore  di  lavoro  nelle  unita'  produttive  con  almeno  200
dipendenti  pone  permanentemente a disposizione delle rappresentanze
sindacali  aziendali,  per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo
locale  comune  all'interno della unita' produttiva o nelle immediate
vicinanze di essa.
  Nelle  unita'  produttive  con un numero inferiore di dipendenti le
rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne
facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.