Art. 42.

  La  richiesta  di  referendum per la fusione di regioni deve essere
corredata  delle  deliberazioni,  identiche  per  oggetto,  di  tanti
consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione
complessiva delle regioni della cui fusione si tratta.
  La richiesta del referendum per il distacco, da una regione, di una
o  piu'  province  ovvero  di  uno  o  piu'  comuni,  se diretta alla
creazione  di  una  regione a se' stante, deve essere corredata delle
deliberazioni,  identiche  nell'oggetto, rispettivamente dei consigli
provinciali  e  dei  consigli comunali delle province e dei comuni di
cui  si  propone il distacco, nonche' di tanti consigli provinciali o
di  tanti  consigli  comunali che rappresentino almeno un terzo della
restante  popolazione  della  regione  dalla  quale  e'  proposto  il
distacco  delle  province  o  comuni  predetti.  Se  la  richiesta di
distacco  e'  diretta  all'aggregazione di province o comuni ad altra
regione,   dovra'   inoltre  essere  corredata  delle  deliberazioni,
identiche nell'oggetto, rispettivamente di tanti consigli provinciali
o  di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della
popolazione  della  regione alla quale si propone che le province o i
comuni siano aggregati.
  Le  deliberazioni  di  cui  ai  commi  precedenti,  concernenti  il
medesimo  referendum,  debbono  recare  la designazione di uno stesso
delegato effettivo e di uno stesso supplente, nonche' la riproduzione
testuale del quesito da sottoporre a referendum.
  La  richiesta  di  referendum  deve  essere  depositata  presso  la
cancelleria  della Corte di cassazione da uno dei delegati, effettivo
o supplente, il quale elegge domicilio in Roma.
  E'  consentito  che  il  deposito delle deliberazioni, prescritte a
corredo  della richiesta, sia effettuato dai delegati, nel periodo di
tre  mesi a partire dalla data di deposito della richiesta stessa. Le
deliberazioni dovranno essere adottate non oltre tre mesi prima della
data del rispettivo deposito.