Art. 43. L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione secondo le norme dell'articolo 12, accerta che la richiesta di referendum sia conforme alle norme dell'articolo 132 della Carta costituzionale e della legge, verificando in particolare che sia raggiunto il numero minimo prescritto delle deliberazioni depositate. L'ordinanza dell'Ufficio centrale che dichiara la legittimita' della richiesta di referendum e immediatamente comunicata al Presidente della Repubblica e al Ministro per l'interno, nonche' al delegato che ha provveduto al deposito. L'ordinanza che dichiara illegittima la richiesta e' affissa all'albo della Corte di cassazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.