Art. 43.

  L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di
cassazione   secondo  le  norme  dell'articolo  12,  accerta  che  la
richiesta  di  referendum  sia  conforme alle norme dell'articolo 132
della  Carta costituzionale e della legge, verificando in particolare
che  sia  raggiunto  il  numero minimo prescritto delle deliberazioni
depositate.
  L'ordinanza  dell'Ufficio  centrale  che  dichiara  la legittimita'
della   richiesta   di  referendum  e  immediatamente  comunicata  al
Presidente  della  Repubblica e al Ministro per l'interno, nonche' al
delegato che ha provveduto al deposito.
  L'ordinanza  che  dichiara  illegittima  la  richiesta  e'  affissa
all'albo  della  Corte  di  cassazione  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.