Art. 44.

  Il   referendum   e'  indetto  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica,  su  deliberazione  del Consiglio dei Ministri, entro tre
mesi  dalla comunicazione dell'ordinanza che dichiara la legittimita'
della  richiesta,  per  una  data di non oltre tre mesi da quella del
decreto.
  L'indizione  del  referendum, puo' tuttavia essere ritardata di non
oltre  un  anno,  allo  scopo di far coincidere la convocazione degli
elettori   per   detto   referendum   con  quella  per  i  referendum
costituzionali di cui all'articolo 138 della Costituzione.
  Il  referendum  e'  indetto  nel territorio delle regioni della cui
fusione  si  tratta,  o  nel  territorio della regione dalla quale le
province  o  i  comuni  intendono staccarsi per formare regione a se'
stante.  Nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 132 della
Costituzione,  il  referendum  e'  indetto  sia  nel territorio della
regione  dalla  quale le province o i comuni intendono staccarsi, sia
nel  territorio  della  regione  alla  quale  le  province o i comuni
intendono aggregarsi.
  Partecipano  alla  votazione tutti i cittadini iscritti nelle liste
elettorali  di  cui  al  testo  unico  20 marzo 1967, numero 223, dei
comuni compresi nel territorio anzidetto.