Art. 46. La promulgazione della legge costituzionale prevista dall'articolo 132, primo comma, della Costituzione, nell'ipotesi di approvazione da parte delle Camere con la maggioranza indicata nel terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione, e' espressa con la formula seguente: "La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, a seguito del risultato favorevole del referendum indetto in data..., in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato; Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale: (Testo della legge) La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato". Si applicano le disposizioni dell'articolo 3 e seguenti della presente legge nel caso in cui la legge costituzionale sia stata approvata in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera. La promulgazione della legge ordinaria prevista dall'art. 132, secondo comma, della Costituzione e' espressa con la formula seguente: "La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, a seguito del risultato favorevole al referendum indetto in data..., hanno approvato; Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge: (Testo della legge) La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato".