Art. 33.
                       (Trasferimento di sede)

  Il   personale   nominato   all'impiego   a  seguito  dei  concorsi
circoscrizionali  di  cui  all'art.  6 non puo' essere trasferito ne'
distaccato  ad uffici aventi sedi in circoscrizione diversa da quella
per  la  quale  ha  concorso  prima che abbia compiuto cinque anni di
effettivo   servizio,   salvo   che  sopravvengano  gravi  motivi  di
incompatibilita' da comunicare all'interessato.