Art. 33. (Trasferimento di sede) Il personale nominato all'impiego a seguito dei concorsi circoscrizionali di cui all'art. 6 non puo' essere trasferito ne' distaccato ad uffici aventi sedi in circoscrizione diversa da quella per la quale ha concorso prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilita' da comunicare all'interessato.