Art. 35. (Personale fuori ruolo) L'art. 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' Sostituito dal seguente: "Art. 59 (Trattamento e promozione del personale fuori ruolo). - All'impiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'art. 57. L'impiegato collocato fuori ruolo che consegue la promozione o la nomina a qualifica superiore rientra in organico andando ad occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo. Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione o con la nomina permanga la possibilita' di collocamento fuori ruolo, il decreto di promozione o di nomina puo' disporre il collocamento fuori ruolo, anche nella nuova qualifica".