Art. 35.
                       (Personale fuori ruolo)

  L'art.  59  del  testo  unico  approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' Sostituito dal seguente:
  "Art.  59  (Trattamento  e promozione del personale fuori ruolo). -
All'impiegato  collocato  fuori ruolo si applicano le norme dell'art.
57.
  L'impiegato  collocato  fuori ruolo che consegue la promozione o la
nomina a qualifica superiore rientra in organico andando ad occupare,
secondo  l'ordine  della  graduatoria dei promossi o dei nominati, un
posto di ruolo.
  Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione o
con  la  nomina permanga la possibilita' di collocamento fuori ruolo,
il  decreto  di  promozione o di nomina puo' disporre il collocamento
fuori ruolo, anche nella nuova qualifica".