Art. 36.
                       (Rapporti informativi)

  Il rapporto informativo per l'impiegato della carriera direttiva e'
redatto  in base ai seguenti elementi: osservanza dell'orario e degli
altri  doveri  di  ufficio; qualita' del servizio prestato; capacita'
organizzativa;    rendimento;    cultura    generale    e   capacita'
professionale;  attitudine  ad assumere maggiori responsabilita' e ad
assolvere  le  funzioni  della  qualifica superiore; lavori originali
elaborati  per  il  servizio;  incarichi  svolti; corsi professionali
superati; pubblicazioni scientifiche; qualita' morali e di carattere;
stima e prestigio goduti in ufficio.
  Per  il  rapporto  informativo  dell'impiegato  della  carriera  di
concetto  si  tiene  conto  degli  elementi  di giudizio previsti dal
precedente  comma  in  relazione alle diverse funzioni svolte ed alle
relative responsabilita'.
  L'organo  competente a redigere il rapporto informativo attribuisce
un  coefficiente  numerico  per  ciascuno degli elementi indicati nel
primo comma, con esclusione delle ultime sei voci.
  Il  rapporto informativo dell'impiegato della carriera esecutiva e'
redatto  in base ai seguenti elementi: osservanza dell'orario e degli
altri  doveri di ufficio; qualita' del servizio prestato; rendimento;
cultura  generale  e capacita' professionale; attitudine ad assolvere
le  mansioni della qualifica superiore; corsi professionali superati;
qualita' morali e di carattere.
  Per   il   rapporto   informativo   dell'impiegato  della  carriera
ausiliaria  si  tiene  conto  degli elementi di giudizio previsti dal
precedente  comma  in  relazione alle diverse funzioni svolte ed alle
relative responsabilita'.
  Per  gli  impiegati  delle  carriere  esecutiva  ed  ausiliaria  il
coefficiente  numerico e' attribuito a ciascuno dei previsti elementi
di giudizio con esclusione delle ultime due voci.
  Sono  abrogati  gli  articoli  43,  44,  45  e  46  del testo unico
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.