Art. 36. (Rapporti informativi) Il rapporto informativo per l'impiegato della carriera direttiva e' redatto in base ai seguenti elementi: osservanza dell'orario e degli altri doveri di ufficio; qualita' del servizio prestato; capacita' organizzativa; rendimento; cultura generale e capacita' professionale; attitudine ad assumere maggiori responsabilita' e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore; lavori originali elaborati per il servizio; incarichi svolti; corsi professionali superati; pubblicazioni scientifiche; qualita' morali e di carattere; stima e prestigio goduti in ufficio. Per il rapporto informativo dell'impiegato della carriera di concetto si tiene conto degli elementi di giudizio previsti dal precedente comma in relazione alle diverse funzioni svolte ed alle relative responsabilita'. L'organo competente a redigere il rapporto informativo attribuisce un coefficiente numerico per ciascuno degli elementi indicati nel primo comma, con esclusione delle ultime sei voci. Il rapporto informativo dell'impiegato della carriera esecutiva e' redatto in base ai seguenti elementi: osservanza dell'orario e degli altri doveri di ufficio; qualita' del servizio prestato; rendimento; cultura generale e capacita' professionale; attitudine ad assolvere le mansioni della qualifica superiore; corsi professionali superati; qualita' morali e di carattere. Per il rapporto informativo dell'impiegato della carriera ausiliaria si tiene conto degli elementi di giudizio previsti dal precedente comma in relazione alle diverse funzioni svolte ed alle relative responsabilita'. Per gli impiegati delle carriere esecutiva ed ausiliaria il coefficiente numerico e' attribuito a ciascuno dei previsti elementi di giudizio con esclusione delle ultime due voci. Sono abrogati gli articoli 43, 44, 45 e 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.