Art. 37. (Giudizio complessivo) L'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo, fermo restando l'obbligo della motivazione, attribuisce un punteggio complessivo pari alla somma dei coefficienti numerici parziali attribuiti all'impiegato ai sensi dell'articolo precedente, con possibilita' di variarla, in piu' o in meno, nel limite del cinque per cento tenuto anche conto degli elementi di giudizio per i quali non e' previsto il coefficiente numerico. Il giudizio complessivo di "ottimo" e' attribuito al personale che riporti un punteggio complessivo non inferiore ai nove decimi di quello massimo previsto per la carriera di appartenenza; quello di "distinto" un punteggio non inferiore a otto decimi; quello di "buono" non inferiore a sette decimi; quello di "mediocre" non inferiore ai sei decimi. Gli impiegati che abbiano riportato il giudizio complessivo di "ottimo" con non meno di novantacinque centesimi del punteggio massimo complessivo stabilito per la carriera di appartenenza possono essere qualificati "eccezionali" con deliberazione motivata del consiglio di amministrazione, su proposta degli organi competenti ad esprimere il giudizio complessivo, in relazione a particolari meriti dimostrati per attaccamento al servizio, rendimento e qualita' delle prestazioni rese, preparazione e capacita' professionali. Gli organi competenti ad esprimere il giudizio complessivo non possono avanzare proposta per oltre il sessanta per cento degli impiegati di ciascuna qualifica da loro dipendenti, il consiglio di amministrazione non puo' attribuire l'"eccezionale" ad un numero di impiegati superiore al trenta per cento degli iscritti in ruolo per ciascuna qualifica. Il coefficiente numerico massimo da attribuire per ogni giudizio parziale ed il punteggio massimo complessivo per ciascuna carriera sono stabiliti con regolamento ministeriale, sentiti il consiglio di amministrazione e il Consiglio di Stato. L'impiegato, prima di apporre la firma sul modulo con il quale gli e' comunicato il giudizio complessivo, prende visione del rapporto informativo.